Per la concessione della costruzione e dell’esercizio della ferrovia secondaria a trazione a vapore e a sezione normale dalla stazione di Saline della linea Cecina-Volterra Saline alla città di Volterra.
A garanzia dell’obbligo assunto per la costruzione della ferrovia, il concessionario ha depositato a titolo di cauzione la somma di Lire 68.300 in titoli di rendita al portatore del consolidato italiano 5 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 134 rilasciata il 27 aprile 1907 dalla Sezione di R. Tesoreria Provinciale di Pisa.
La cauzione suddetta sarà restituita a rate fino alla concorrenza di quattro quinti, a misura dell’avanzamento dei lavori e delle provviste; l’ultimo quinto sarà trattenuto e restituito dopo la collaudazione finale, che avrà luogo durante il secondo anno dalla data dell’apertura dell’intera linea all’esercizio.
Fra le LL. EE. il prof. Emanuele Gianturco, Ministro dei Lavori Pubblici, ed il prof. Giuseppe Fasce, Sottosegretario di Stato, in assenza del Ministro del Tesoro, per conto dell’Amministrazione dello Stato, ed il sig. marchese cav. uff. Guido Incontri, assessore del Comune di Volterra, in rappresentanza del Sindaco, si è convenuto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Governo accorda al Comune di Volterra la concessione della costruzione e dell’esercizio della ferrovia secondaria a binario normale di metri 1,445 e a trazione a vapore, dalla stazione di Saline della linea Cecina–Volterra Saline alla città di Volterra, che il concessionario si obbliga a costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.
La concessione è fatta alle condizioni della presente convenzione e del relativo capitolato e sotto l’osservanza delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; 27 dicembre 1896, n. 561; 30 giugno 1906, n. 272, e delle altre vigenti; del Regolamento n. 1, approvato col R. Decreto 31 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati e da emanarsi, in quanto non sia diversamente disposto dalle condizioni predette.
La concessione della ferrovia è fatta per anni 70, a decorrere dalla data del Decreto Reale di approvazione della concessione medesima.
Il Governo, per la concessione di questa ferrovia, accorda per i primi sessant’anni, a decorrere dal giorno dell’apertura all’esercizio, il sussidio di Lire quattromila (L. 4000) a chilometro, che per i rimanenti dieci anni verrà aumentato a Lire cinquemila (L. 5000), sulla intera lunghezza della linea, misurata dall’asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Volterra Saline all’estremo del binario di servizio alla stazione di Volterra città.
La liquidazione della sovvenzione sarà fatta in base a una misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo l’apertura all’esercizio.
Agli effetti di tale liquidazione, sulla lunghezza che tra i suddetti estremi è prevista nel progetto di massima in chilometri 8,225 non sarà tollerata una eccedenza maggiore del due per cento.
Detto sussidio decorrerà dal giorno dell’apertura della ferrovia all’esercizio e sarà pagato al concessionario a rate annuali posticipate.
Art. 2
Il Comune di Volterra cede allo Stato l’esercizio della linea predetta per tutta la durata della concessione, e perciò, terminata la sua costruzione e quella dei suoi accessori – compresa la linea telegrafica – e compiutone il collaudo provvisorio, lo Stato la riceverà in consegna e l’aprirà al pubblico servizio entro il termine di un mese dalla data del verbale di consegna.
Art. 3
Il Governo provvederà all’esercizio della linea col materiale rotabile e di esercizio, che verrà provvisto a proprie spese dal concessionario nella misura stabilita all’art. 10 dell’annesso capitolato, e tale materiale rimarrà tutto di assoluta proprietà dello Stato, senza che il concessionario vi abbia più diritto di sorta, neppure allo scadere della concessione.
L’Amministrazione esercente assumerà a suo carico tutte le spese di esercizio, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria della linea e suoi accessori, e di manutenzione e rinnovamento del materiale rotabile e d’esercizio, e quello di ricambio del materiale metallico d’armamento.
Il concessionario però, nel primo anno d’esercizio, rimborserà per trimestre scaduto all’Amministrazione esercente le spese di manutenzione della linea ed accessori ricevuti in consegna, come all’art. 2; ed il concessionario medesimo, per tutto il decennio decorribile dalla data della consegna predetta, resterà responsabile, a termini dell’art. 1639 del vigente Codice civile, verso l’esercente, dei guasti che si manifestassero nel corpo stradale, nei fabbricati, nelle opere d’arte, ecc., in conseguenza di vizi o difetti di costruzione.
Art. 4
A garanzia dell’obbligo assunto per la costruzione della ferrovia, il concessionario ha depositato, a titolo di cauzione, la somma di L. 68.300 in titoli di rendita al portatore del consolidato italiano 5 per cento, come risulta dalla dichiarazione provvisoria n. 134 rilasciata il 27 aprile 1907 dalla Sezione di R. Tesoreria Provinciale di Pisa.
La cauzione suddetta sarà restituita a rate fino alla concorrenza di quattro quinti, a misura dell’avanzamento dei lavori e delle provviste; l’ultimo quinto sarà trattenuto fino alla collaudazione finale, che avrà luogo durante il secondo anno dalla data dell’apertura dell’intera linea all’esercizio.
Art. 5
Il Governo, per la concessione di questa ferrovia, accorda per i primi sessant’anni a decorrere dal giorno dell’apertura all’esercizio, il sussidio di lire quattromila (L. 4000) a chilometro, che per i rimanenti dieci anni verrà aumentato a lire cinquemila (L. 5000), sulla intera lunghezza della linea, misurata dall’asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Volterra Saline all’estremo del binario di servizio alla stazione di Volterra Città.
La liquidazione della sovvenzione sarà fatta in base ad una misurazione da eseguirsi in contraddittorio dopo l’apertura all’esercizio.
Agli effetti di tale liquidazione, sulla lunghezza che tra i suddetti estremi è prevista nel progetto di massima in chilometri 8,225, non sarà tollerata una eccedenza maggiore del due per cento.
Detto sussidio decorrerà dal giorno dell’apertura della ferrovia all’esercizio e sarà pagato al concessionario a rate annuali posticipate.
Art. 6
Tutti i prodotti lordi diretti ed indiretti della linea saranno devoluti all’Amministrazione esercente, a titolo di compenso di tutte le spese di cui all’art. 3.
Art. 7
Il Governo si riserva la facoltà di cedere, in qualunque tempo, ferma restando verso il concessionario l’osservanza dei patti e delle condizioni risultanti dal presente contratto e annesso capitolato, l’esercizio della ferrovia a quella Società a cui cedesse l’esercizio, con o senza la contemporanea concessione della proprietà della propria linea Cecina–Volterra Saline.
Art. 8
È fatta facoltà al Comune di Volterra di cedere ad una società anonima o in accomandita, od anche ad un privato purché riconosciuto dal Governo, a norma dell’art. 295 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, i diritti, ragioni ed obblighi che gli derivano dal presente contratto e annesso capitolato, rimanendo però sempre esso Comune solo responsabile verso il Governo ed il pubblico di tutto quanto col detto contratto e capitolato venne convenuto.
La validità della cessione è in ogni caso subordinata all’approvazione governativa.
Art. 9
Il Governo si riserva la facoltà di riscattare la linea in qualunque tempo, previo avviso da darsi sei mesi prima al concessionario, senza che questo abbia diritto ad altro compenso all’infuori della continuazione del pagamento negli importi, nei modi e termini stabiliti nella Convenzione, della sovvenzione governativa, dalla quale dovrà essere dedotto l’importo delle imposte prediali di cui al successivo art. 16.
Tale sovvenzione, diminuita come sopra, potrà a scelta del Governo essere convertita in un capitale corrispondente col ragguaglio del canone per quattro e cinquanta (4.50) all’atto del riscatto.
Art. 10
Trascorso infruttuosamente il termine assegnato all’art. 2 dell’annesso capitolato per la presentazione del progetto esecutivo redatto nel modo in detto articolo indicato, il concessionario incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita di metà della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.
Potrà però essergli accordata, purché richiesta prima della scadenza, una proroga non maggiore di sei mesi, ove concorrano riconosciuti motivi.
Se il concessionario non inizierà i lavori nel termine assegnato all’art. 3 del detto capitolato, dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei Lavori Pubblici, incorrerà, allo spirare del nuovo termine prefissogli con l’ingiunzione, e senza bisogno di altra costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita dell’intera cauzione, la quale sarà devoluta allo Stato.
Ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate, se chieste prima della scadenza, proroghe che nel loro insieme non supereranno la durata di un anno.
Tali proroghe s’intenderanno estese al termine fissato nello stesso art. 3 per l’ultimazione dei lavori.
Se dopo due anni dalla data dell’approvazione del progetto esecutivo i lavori non saranno avanzati e le provviste eseguite in modo da rendere sicura l’apertura della linea all’esercizio nel termine stabilito nel citato art. 3, o come sopra prorogato, il concessionario incorrerà pure, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita della cauzione, che sarà devoluta allo Stato.
Anche in questo caso, se domandate prima della scadenza ed ove concorrano riconosciuti motivi, potranno essere accordate proroghe tali che, cumulate con quelle eventualmente già accordate per l’inizio dei lavori, non superino la durata di un anno.
Finalmente, se i lavori non saranno compiuti o le provviste non eseguite in modo da potersi aprire all’esercizio l’intera linea nel termine stabilito al citato art. 3 del capitolato o diversamente fissato in uno dei predetti provvedimenti di proroga, il concessionario incorrerà, salvo comprovati casi di forza maggiore, in una multa di lire cento per ogni giorno di ritardo; tale multa sarà prelevata dalla cauzione se il concessionario non provvederà al pagamento.
Decorsi però sei mesi dal giorno in cui sia cominciata l’applicazione della multa, senza che la linea possa aprirsi all’esercizio, il concessionario incorrerà, senza bisogno di costituzione in mora, nella decadenza dalla concessione e nella perdita dell’intera cauzione.
Art. 11
Nei casi di decadenza contemplati nel presente articolo e nella conseguente applicazione degli articoli 252 e 253 della legge sui lavori pubblici, la stima devoluta ai tre arbitri inappellabili, da nominarsi come all’art. 14, si limiterà al valore delle opere e provviste esistenti, considerate fuori d’uso e per il prezzo che se ne ricaverebbe potendole rivendere immediatamente, e sempre indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento ed esercizio della strada ferrata.
Art. 12
Il concessionario rinuncia ai privilegi, diritti di preferenza, indennità e compensi di cui agli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici che gli potessero competere per diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linee nonché per le linee laterali, restando in facoltà del Governo di provvedere alla costruzione ed all’esercizio di esse direttamente o mediante concessione a chiunque altro, senza che ne derivi in qualsiasi caso compenso al concessionario.
Art. 13
Il concessionario sarà ritenuto unicamente responsabile verso i terzi di ogni danno che derivasse alle loro proprietà in conseguenza della costruzione della linea. L’Amministrazione sarà esente in tutto da ogni molestia e da qualunque compenso o danno o diritto che fosse avanzato da terzi per occupazione di proprietà, per interruzione di strade, per rettificazione o sviamento di corsi d’acqua o per qualsiasi fatto dipendente dalla costruzione della strada ferrata col presente atto concessa.
Art. 14
Dalla data del decreto Reale che approverà la presente Convenzione fino al collaudo definitivo della ferrovia, il concessionario pagherà annualmente al pubblico tesoro la somma di lire 60 per chilometro di linea, in corrispettivo delle spese a carico del Governo per la sorveglianza della costruzione, restando stabilito che il pagamento sarà integralmente dovuto anche se saranno accordate proroghe all’inizio dei lavori.
Art. 15
Il presente atto di concessione o quello con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione della linea, o comunque previo approvazione del Governo, l’intera concessione saranno registrati col solo pagamento del diritto fisso di lire una.
Saranno parimenti soggetti alla sola tassa fissa di lire una per ogni proprietà, gli atti relativi all’espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e delle sue dipendenze, ed anche quelli per i suoi eventuali ampliamenti autorizzati dal Governo.
Art. 16
Sono a carico del concessionario le imposte prediali che gravano sui terreni da occuparsi per la sede ferroviaria e sue dipendenze e sui fabbricati della ferrovia, a norma dell’art. 3 della legge sui lavori pubblici.
Art. 17
La decisione delle questioni d’indole puramente tecnica è riservata al Ministero, sentiti, secondo le rispettive competenze, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ovvero il Comitato Superiore delle strade ferrate.
Quando insorgessero altre questioni per l’interpretazione o per l’esecuzione della presente convenzione o dell’annesso capitolato, ed il concessionario non si accontentasse della risoluzione proposta dal Ministero in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato, quelle di tali questioni che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell’autorità giudiziaria, saranno, dalla parte che vi ha interesse, sottoposte alla giurisdizione ordinaria di Roma, a meno che le parti, con apposito atto di compromesso, non preferiscano deferirle ad un Collegio di tre arbitri, i quali potranno anche essere autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo sarà nominato d’accordo, e, in difetto, dal primo Presidente della Corte d’appello di Roma.
Art. 18
La presente Convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo la ratifica da parte del Consiglio comunale di Volterra, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, e la conversione in legge del decreto Reale d’approvazione, ai sensi dell’art. 1 della legge 22 aprile 1905, n. 137.
Capitolato
Annesso alla Convenzione per la concessione della ferrovia secondaria a trazione a vapore ed a sezione normale dalla stazione di Volterra Saline alla città di Volterra.
Art. 1 – Indicazione del progetto di massima
Il concessionario è obbligato a costruire la strada ferrata secondo il progetto di massima redatto dall’ingegnere Pietro Lanino, in data 28 febbraio 1903, e ritenuto ammissibile dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici con voto n. 657 del 16 agosto 1905, sotto l’osservanza delle avvertenze e prescrizioni in detto voto contenute.
Art. 2 – Progetto esecutivo
Entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto reale di approvazione della concessione, dovrà il concessionario presentare in doppio esemplare bollato il progetto esecutivo della linea, redatto in base al progetto di massima e al voto del Consiglio Superiore, costituito dai seguenti allegati:
a) Corografia in scala non maggiore di 1:25.000 e non minore di 1:50.000, sulla quale sia riportato tanto il tracciato di massima quanto quello definitivo.
b) Relazione tecnica, specialmente per quanto riguarda le differenze fra il progetto di massima e quello esecutivo.
c) Planimetria in scala 1:20.000.
d) Profilo longitudinale in scala 1:2.000 per le lunghezze e 1:200 per le altezze, con le quote del terreno e del piano di formazione riferite al livello del mare, l’indicazione delle livellette e relative pendenze, i dati delle curve e le lunghezze dei rettilinei con le progressive.
e) Sezioni normali in scala di 1:100.
f) Sezioni trasversali in scala di 1:200, a distanza non maggiore di m. 100 ed estese ove occorra, cioè nei tratti nei quali il terreno presenti speciali accidentalità.
g) Piani generali delle stazioni in scala di 1:500.
h) Tipi normali e speciali dei fabbricati in scala di 1:100, con la pianta dei piani, un prospetto e almeno uno spaccato.
i) Tipi normali dei manufatti e tipi delle opere d’arte speciali con luce maggiore di m. 10, in scala non minore di 1:200, con piante, prospetti, sezioni trasversali e longitudinali; per le costruzioni metalliche saranno aggiunti i relativi calcoli di resistenza.
l) Tipi delle opere di sostegno, di difesa e di consolidamento della ferrovia.
m) Tipi delle gallerie.
n) Tipi dell’armamento in scala 1:100.
o) Tipi del materiale mobile con indicazione della quantità e del costo della relativa provvista per ciascun tipo.
p) Tipi degli impianti e meccanismi fissi nelle stazioni e fermate.
q) Elenco dei passaggi a livello con l’indicazione dei sistemi di chiusura adottati.
r) Tabelle dei rettilinei e delle curve.
Art. 3 – Termine per l’incominciamento e l’ultimazione dei lavori
Il concessionario dovrà iniziare i lavori entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo e dovrà compierli entro due anni dalla stessa data.
Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste necessarie affinché entro questo termine la linea possa essere aperta al regolare e permanente esercizio per il trasporto di persone e merci.
Art. 4 – Stazioni e fermate
La stazione di Volterra città sarà costruita secondo il tipo approvato dal Ministero con il progetto esecutivo.
Qualora risultasse conveniente istituire, d’accordo tra funzionari governativi e concessionario, una stazione o fermata al regresso, il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla costruzione dei relativi impianti.
Il piano della via ferrata nelle stazioni sarà orizzontale, salvo casi speciali debitamente giustificati, in cui sarà ammessa una pendenza non superiore al 2 per mille.
Art. 5 – Stazioni d’innesto.
È riservata al Ministero l’approvazione degli accordi tra il concessionario e le ferrovie dello Stato per regolare l’innesto della linea nella stazione di Volterra Saline.
Saranno a carico del concessionario le spese per ampliamenti e innovazioni necessarie all’esercizio della nuova linea, secondo quanto stabilito dal Ministero.
I relativi lavori saranno eseguiti dalla direzione delle ferrovie dello Stato.
Le eventuali contestazioni saranno decise da tre arbitri inappellabili, nominati come indicato all’art. 6.
Art. 6 – Tronchi e stazioni comuni
Il concessionario dovrà permettere al Governo o ad altri autorizzati a costruire nuove linee ferroviarie l’uso di tronchi o stazioni comuni, previo accordo sui compensi e condizioni.
In caso di dissenso, la questione sarà decisa da tre arbitri: due scelti dalle parti e uno dal presidente del Tribunale civile di Volterra.
Questo obbligo vale anche nel caso di diverso scartamento ferroviario.
Art. 7 – Binari di diramazione e attraversamenti
Il Governo avrà sempre il diritto di costruire ed esercitare binari di diramazione per i propri stabilimenti, civili o militari.
Tutte le concessioni per attraversamenti (passaggi a livello, cavalcavia, sottovia, acquedotti, condutture, ecc.) dovranno essere approvate dal Governo.
Art. 8 – Traversate a livello
Le traversate a livello con strade ordinarie si eseguiranno con angolo non minore di 45°.
Il Ministero specificherà nel progetto esecutivo quali traversate dovranno essere chiuse e quali potranno restare aperte, nonché il sistema di chiusura.
Le chiusure saranno costituite da cancelli o sbarre manovrati sul posto o a distanza, collocati a non meno di 2 metri dalla rotaia più vicina.
Il varco dovrà essere di 4–6 m a seconda dell’importanza della strada; per strade vicinali o private, da 2–4 m.
Le rotaie saranno munite di controrotaia interna lunga almeno 1,50 m in più della larghezza del varco.
Le rampe di accesso avranno pendenza adeguata, con un tratto orizzontale di almeno 10 m ai lati della ferrovia, e saranno pavimentate secondo la strada a cui si uniscono.
Art. 9 – Chiusura della linea
La ferrovia sarà isolata con adeguati sistemi di chiusura nei tratti prossimi a centri abitati, stazioni, tratti su strade ordinarie, zone con bestiame brado o comunque ritenuti necessari dal Ministero.
L’elenco dei tratti sarà specificato nel progetto esecutivo; il Ministero potrà in qualsiasi momento estendere tali tratti.
Art. 10 – Materiale mobile.
Il materiale mobile iniziale dovrà essere fornito per un valore non inferiore a lire 37.180 per chilometro.
Esso sarà costruito secondo i più moderni sistemi e i tipi approvati dal Ministero.
Non potrà essere messo in circolazione senza debite prove e autorizzazione delle ferrovie dello Stato.
Dovrà essere adatto ai trasporti militari. Le carrozze a corridoio longitudinale, se richiesto dal Governo, dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e dei feriti.
Art. 11 – Preferenza all’industria nazionale
Qualora per la provvista del materiale fisso o del materiale mobile della prima dotazione, il concessionario non trattasse direttamente coll’industria nazionale potrà aprire una gara ed ammettervi anche delle ditte estere; ma dovrà limitarla soltanto ad una metà della provvista occorrente e preferire l’industria nazionale ogni qualvolta questa proponga prezzi che non eccedano quelli offerti dalle ditte estere, aumentati del 5 per cento e delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.
Qualora in questa prima gara ella rimasta preferita l’industria nazionale, alla ditta aggiudicataria o ad altre ditte nazionali, sarà affidata la fornitura dell’altra metà alle stesse condizioni della prima aggiudicazione.
Se sia rimasta invece preferita nella prima gara una ditta estera, o non sia stato possibile l’allogamento della seconda metà alle ditte nazionali, come sopra, sarà aperta una seconda gara limitata all’industria nazionale, e solo nel caso che le offerte relative risultassero superiori al prezzo di aggiudicazione della prima metà alla ditta estera, o che tale gara rimanesse deserta, il concessionario sarà libero di aprire nuovamente una gara internazionale.
Alle suddette gare internazionali saranno ammesse soltanto ditte fabbricanti di materiali, e non ditte aventi sola rappresentanza, adottando, in quanto siano applicabili nei singoli casi, le norme degli articoli 27, 28, 31 a 46 del regolamento per le costruzioni di strade ferrate approvato col R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3705.
La regolarità delle operazioni di gara e di aggiudicazione alle quali dovrà assistere un funzionario dell’ufficio speciale delle ferrovie, sarà riconosciuta dal Ministero, ed ove le premesse disposizioni risultino inadempiute, sarà applicata al concessionario una multa del 15 per cento del valore del materiale fisso, e del 35 per cento del valore del materiale mobile.
L’importo delle multe, in caso di mancato pagamento, sarà trattenuto sulle annualità delle sovvenzioni governative.
Art. 13. – Antichità
I monumenti che venissero scoperti nell’esecuzione dei lavori non saranno menomamente danneggiati. Il concessionario dovrà dare immediato avviso del rinvenimento al prefetto della Provincia.
Trattandosi di monumenti dei quali il Governo decidesse la conservazione sul posto, dovrà il concessionario studiare e proporre l’occorrente variante che esso sarà obbligato di adottare senza alcun compenso.
Per la pertinenza delle statue, mosaici, frammenti archeologici e di tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.
Art. 14. – Numero dei treni ed orari
L’apertura della linea all’esercizio si farà con lo stesso numero di coppie di treni giornalieri in circolazione sulla linea Cecina-Volterra Saline.
Art. 15. – Tariffe e condizioni di trasporto
Le tariffe da applicarsi ai trasporti sulla linea concessa saranno quelle che risulteranno dall’allegato 1 al presente capitolato.
Le condizioni e norme che regoleranno i trasporti medesimi saranno quelle che vigono per i trasporti sulle ferrovie dello Stato e successive modificazioni in quanto non siano inapplicabili e non risulti diversamente stabilito nei singoli casi per qualche categoria di trasporti, inserite nell’allegato suddetto.
Le tariffe potranno essere ribassate per determinate categorie di trasporti e temporaneamente, secondo le facoltà che sono o saranno consentite all’Amministrazione delle ferrovie dello Stato e sotto l’osservanza delle modalità prescritte dall’Amministrazione medesima.
Le tariffe stesse potranno essere ribassate in linea generale e dopo un congruo esperimento, quando il prodotto lordo della linea superi le lire cinquemila per chilometro.
Art. 16. – Opere di difesa nazionale
Il concessionario non potrà opporsi a che, sia durante la costruzione, sia durante l’esercizio, l’autorità militare esegua con personale e mezzi propri su tutta la linea opere che a suo esclusivo giudizio essa creda necessarie di predisporre nell’interesse della difesa nazionale, sebbene intese o senza recare danno od intralcio all’esercizio.
Art. 17. – Personale
Il concessionario dovrà per la costruzione della linea impiegare in riservamento operai e tecnici italiani, che abbiano giustificanti titoli.
Art. 18. – Telegrafi e telefoni
Il Governo si riserva il diritto di stabilire gratuitamente lungo la strada ferrata concessa linee telegrafiche, telefoniche e di qualunque altro sistema di corrispondenza, di monopolio governativo, nonché di appoggiare i propri conduttori sui pali appartenenti al concessionario.
Le linee con fili telegrafici, telefonici o per altri segnali, destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata, saranno costruite secondo i tipi preventivamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici d’accordo con quello delle poste e telegrafi.
Art. 19. – Sorveglianza
È riservato al Governo il diritto di far ispezionare e sorvegliare in ogni tempo l’esecuzione dei lavori tanto di primo impianto della ferrovia che di riparazione, di complemento o di ampliamento, che in forza del presente contratto verranno eseguiti per conto del concessionario, e così pure di fare collaudare i materiali da impiegarsi nei lavori stessi, comprese le rotaie, il materiale minuto d’armamento e le traversine, e di rifiutarli quando non siano delle dimensioni e qualità volute.



