© Associazione VOLTERRATRENO E.T.S.
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito
denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative
disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:
“VOLTERRATRENO ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune
di VOLTERRA (PI) e con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento, in via esclusiva, delle attività di interesse generale di seguito descritte, in
forma di azione volontaria:
nel profondo convincimento che Volterra e tutto il territorio dell’Alta Val di Cecina possano
beneficiare largamente, in termini economici, di promozione del territorio e di servizi resi ai cittadini
residenti, del ripristino del collegamento ferroviario da Saline di Volterra a Volterra, sia per finalità
turistiche che di trasporto passeggeri, in un’area della Toscana penalizzata dalle pesanti difficoltà
conseguenti all’isolamento e ad una rete viaria inadeguata, l’associazione ritiene che sia
indispensabile e indifferibile un forte impegno civico per:
- il riconoscimento della natura storica della linea ferroviaria Cecina-Riparbella-Casino di Terra-
Ponteginori-Saline di Volterra-Volterra
- il ripristino del collegamento ferroviario Saline di Volterra-Volterra con finalità turistiche e di
trasporto passeggeri
- l’azione di sensibilizzazione, di stimolo e di supporto degli Enti preposti/interessati
- il coinvolgimento della cittadinanza, degli Enti e delle Associazioni presenti sul territorio
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e
limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di
raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che condividano le finalità della stessa e che
partecipino alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda
scritta che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale
nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ed eventualmente posta
elettronica certificata;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali
regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la vigente normativa a
protezione dei medesimi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del
Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può
entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si
pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della sua prima successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, qualora preventivamente
autorizzate dal Consiglio Direttivo
- consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dall’Assemblea;
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, a quelli presenti negli
eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni
materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante
deliberazione dell’Assemblea con voto segreto, e dopo aver ascoltato le giustificazioni
dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato
che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio
Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3
mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto
sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l’Organo di controllo
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 ANNI, nel libro degli
associati.
Ciascun associato esprime un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la
data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni
prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati o al domicilio
telematico.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli
associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio
e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
L’Organo di amministrazione dell’associazione è il Consiglio Direttivo, che opera in attuazione delle
volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può
essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per
Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, scelti fra gli
associati e tra le persone indicate dagli enti associati, nominati dall’Assemblea per la durata di 3
(tre) anni e rieleggibili.
Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza semplice dei
componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel
Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26
del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e
precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i
terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza semplice dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la
maggioranza semplice dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca
l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo è costituito in forma monocratica e adeguato diversamente al ricorrere dei
requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’ Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei
conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
dall’Organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla
Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale
iscritti nell'apposito registro.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
ART. 14
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di
ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del
terzo settore.
ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi
di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
ART. 16
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso
organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso
organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta scritta al
Presidente, tramite il Segretario, che ne è custode.
ART. 17
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
del Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 18
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
positivo del Consiglio Direttivo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del
Terzo settore secondo le indicazioni fornite dall’Assemblea.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 20
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
© Associazione VOLTERRATRENO E.T.S.